A.C. – Fonte: © Oggi Notizie
14 settembre 2018
Lo scorso 8 settembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 104/2018, che modifica le regole per la detenzione di armi in casa.
Il Decreto legislativo 104/2018, pubblicato lo scorso 8 settembre nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, integra la disciplina relativa al controllo dell’acquisizione del porto d’armi per difesa personale e della detenzione di armi in casa. Il Dlgs costituisce l’attuazione della Direttiva Europea 2017/853 emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 17 maggio 2017. D’ora in poi detenere un’arma in casa, o solamente acquistarla, risulterà più facile, in quanto la direttiva comunitaria sancisce norme meno restrittive rispetto a quelle precedenti.
In molti sono insorti per protestare contro il Governo e contro la decisione di attuare le disposizioni europee in maniera “più ampia possibile”, come ha dichiarato a Repubblica il presidente dell’osservatorio permanente sulle armi leggere di Brescia Pierluigi Biatta. Il Decreto Legislativo, infatti, è stato emanato “sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute”….
Un po’ di chiarezza: i requisiti psico-fisici per la detenzione e l’acquisizione del porto d’armi.
Il Dlgs 104/2018 introduce una distinzione tra il certificato necessario per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi e quello per l’autorizzazione a detenere di armi in casa. Per chi voglia solo di tenere armi in casa, sarà sufficiente presentare ogni 5 anni un certificato medico che assicura che il richiedente non è affetto “da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”. Tale certificato potrà essere rilasciato dal settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, oppure da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Con questa distinzione, quindi, il possesso di armi “ad uso domestico” sarà slegato dagli obblighi che riguardano la richiesta del porto d’armi.
I requisiti medici imposti per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi, invece, restano più stringenti. Il certificato per il porto d’armi potrà essere rilasciato esclusivamente da uffici medico-legali; distretti sanitari di aziende sanitarie locali o da strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato; e infine, dai singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco o da medici militari, ma solamente nel caso in cui siano in servizio permanente e in attività di servizio (requisito non necessario ai fini della “semplice” detenzione domestica)…