Battaglia navale

Nonostante la legge italiana vieti non solo l’esportazione ma anche il transito di armamenti verso Paesi in conflitto armato o che violano i diritti umani, la nave Bahri Yanbu, con carri armati a bordo, ha fatto scalo a La Spezia. Destinazione: Arabia Saudita

[…] Opal (l’osservatorio permanente sulle armi leggere e sulle politiche di difesa e sicurezza) ci fa sapere che i veicoli provengono dal Canada, spediti dalla General dinamic land systems, specializzata in mezzi militari corazzati da combattimento e in carri armati. Sono destinati alla Royal Guard, la Guardia Reale della Monarchia assoluta islamica dell’Arabia Saudita. Si tratta di veicoli blindati su gomma Apc (Armoured personal carrier, veicoli per trasporto truppe) modello Lav, fabbricati in Canada nello stabilimento di London, Ontario, dalla General Dynamics Land Systems. Un rapporto di Project Ploughshares e Amnesty International dello scorso agosto documenta che questo tipo di veicoli è stato impiegato nella guerra in Yemen. Conflitto che è iniziato nel marzo del 2015 con l’intervento militare a guida saudita e, secondo l’ufficio delle Nazioni Unite UNDP, ha portato ad oltre 377mila vittime, dirette e indirette, tra cui la metà bambini al di sotto dei cinque anni.Opal aveva già chiesto alla Prefettura e alla Capitaneria di Porto-Guardia costiera di verificare preventivamente se la nave Bahri Yanbu stia trasportando materiali militari diretti a Paesi sottoposti alle misure di divieto di esportazione. La Legge n. 185 del 1990 (Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), che regolamenta tutta questa materia, ha stabilito una serie di divieti non solo all’esportazione ma anche al transito di materiali militari. Tra questi il divieto all’esportazione e al transito di materiali di armamento «verso i Paesi in stato di conflitto armato», «verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell’articolo 11 della Costituzione», «verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani» (art. 1.6). L’abbiamo scritto molte volte, vale la pena ripeterlo. […]