Giorgio Beretta – Fonte: © La Rivista il Mulino
06 novembre 2018
La proposta di legge di modifica della normativa sulla legittima difesa e connessi – approvata lo scorso 24 ottobre dal Senato con 195 voti favorevoli (M5s e Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia), 52 contrari (Pd e di LeU) e un’astensione – nasce dall’intento di trasformare in legge uno slogan tenacemente propagandato e di forte impatto sociale: “la difesa è sempre legittima”.
Il denominatore comune dei disegni di legge presentati nei mesi scorsi da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia (confluiti nel testo unificato licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato) sta infatti nell’eliminare il requisito della proporzione tra l’offesa e la reazione. Questo requisito rappresenta uno dei cardini della legge oggi in vigore che afferma: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa” (art. 52. Codice penale).
A detta della Lega, per bocca del sottosegretario agli Interni Nicola Molteni che presentò il primo disegno di legge, l’attuale norma “appare insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa”. Per superare questa “carenza” è stato aggiunto “sempre”. Con il nuovo testo, pertanto, “sussiste sempre il rapporto di proporzione tra offesa e difesa” se taluno legittimamente presente nell’abitazione o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”. Non solo. Il disegno di legge aggiunge un ulteriore comma all’articolo 52, col quale si stabilisce che “agisce sempre in stato di legittima difesa” colui che, all’interno del domicilio o altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale “compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. Si introduce così una presunzione di tutti i requisiti della legittima difesa, una presunzione che è da ritenersi assoluta, considerato il ricorso all’avverbio “sempre”…leggi tutto l’articolo