22 aprile 2017
COMUNICATO STAMPA
Nei prossimi giorni in Parlamento si discuteranno alcune proposte di modifica delle normative attinenti alla legittima difesa. Al riguardo, l’Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL) ritiene che, mentre possono essere comprensibili alcuni correttivi per modificare quelle norme che rischiano di penalizzare ingiustamente la persona che subisce un’aggressione, non è in alcun modo ammissibile l’assunto secondo cui “la difesa è sempre legittima”: per essere legittima la difesa deve, infatti, sempre rispondere alle condizioni, previste nel nostro ordinamento, della necessità di difendere se stessi o altri (e quindi come extrema ratio), di attualità o inevitabilità del pericolo (il pericolo deve essere reale ed effettivo e non solo ipotetico, presunto o possibile) e di proporzionalità tra difesa e offesa [1]. Inoltre, OPAL ribadisce che la potestà punitiva appartiene esclusivamente allo Stato che deve garantire le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della collettività anche al fine di prevenire forme di “giustizia privata”.
L’Osservatorio OPAL evidenzia soprattutto la necessità di rivedere le norme che regolamentano la detenzione e il porto d’armi. Contrariamente al diffuso luogo comune, la legislazione italiana è di fatto sostanzialmente permissiva in materia di detenzione di armi: oggi, a qualunque cittadino incensurato, esente da malattie nervose e psichiche, non alcolista o tossicomane, è generalmente consentito di possedere una o più armi, finanche un numero illimitato di fucili da caccia [2].
In questo contesto, come mostrano anche i casi di cronaca recente che OPAL sta raccogliendo in uno specifico database [3], sono numerosi gli omicidi, i femminicidi [4], i tentati omicidi, i suicidi e i reati compiuti da persone che detengono legalmente le armi. Se nessuna legge può evitare il compiersi di atti criminosi o autolesionistici, una maggior attenzione riguardo alle effettive necessità di disporre di un’arma e controlli più accurati sui detentori delle medesime possono contribuire a prevenire che ne venga fatto un uso irresponsabile e illecito [5].
Diverse inchieste giornalistiche [6] hanno inoltre evidenziato come, per cercare di superare le restrizioni poste dalle norme sul “porto d’armi per difesa personale”, negli ultimi anni sempre più persone abbiano fatto ricorso alle licenze per “uso sportivo” e per “attività venatorie”: queste due licenze, e soprattutto quella per uso sportivo [7], stanno così diventando una modalità per poter detenere un’arma per scopi di difesa personale, della propria abitazione o esercizio commerciale.
Infine, anche in considerazione della potenziale pericolosità rappresentata dalla diffusione delle armi, l’Osservatorio OPAL ritiene indispensabile che vengano disposti adeguati controlli sulla disponibilità delle medesime. In proposito OPAL rileva che, sebbene le armi debbano essere tutte denunciate alle autorità competenti, attualmente non si dispone di dati precisi ed ufficiali sulle armi legalmente detenute nel nostro paese: la revisione delle normative sul porto d’armi potrebbe quindi rappresentare anche l’occasione per un effettivo censimento delle armi regolarmente detenute in Italia.
L’Osservatorio OPAL sottopone pertanto all’attenzione delle rappresentanze politiche le seguenti indicazioni per migliorare le normative vigenti riguardo all’accesso e alla detenzione di armi.
1) Motivare la necessità di acquisto e detenzione di un’arma
Ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge, escluse quelle per collezione, deve essere adeguatamente motivato specificando la necessità di detenere l’arma. Il rilascio di ogni tipo di permesso rimanga a discrezione delle autorità competenti.
2) Definire la tipologia e limitare il numero di armi e munizioni detenibili
La legge definisca con precisione il tipo di armi e munizioni che possono essere detenute per la difesa in ambito abitativo o di un esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale: a tal fine si preveda soprattutto l’utilizzo di armi e munizioni di tipo non letale, si mantenga a 3 il numero massimo di armi comuni detenibili e si limiti a 50 il numero massimo di cartucce per pistola o rivoltella (oggi è di 200 munizioni). Si mantenga a 6 il numero massimo di armi sportive detenibili con licenza per uso sportivo: per questa licenza non sia permessa la detenzione privata di munizioni, ma ne sia previsto l’acquisto presso i poligoni e le strutture sportive autorizzate. Si limiti a 10 il numero massimo di armi da caccia detenibili con licenza per attività venatorie e si limiti a 1.000 il numero di cartucce sia spezzate sia a palla (oggi è di 1.500). Come già avviene, qualora si superino le quantità massime consentite, le munizioni in eccesso possano essere detenute soltanto con licenza rilasciata dalla Prefettura. Le licenze possano essere cumulabili, previo accertamento delle condizioni previste per legge, ma si consenta ai titolari di tutte le licenze di detenere un numero massimo di 10 armi delle tipologie sopra descritte. In caso di violazioni, siano previste precise sanzioni.
3) Obbligo di stipulare una assicurazione di responsabilità civile verso terzi
Si introduca l’obbligo per i detentori di armi comuni da sparo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, così come prevista dagli articoli 2050 e 2051 del codice civile. L’adempimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione venga attestato da apposito certificato rilasciato dall’agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell’arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio e la rata del premio [8].
4) Obbligo di comunicazione ai conviventi maggiorenni
Si attui, con apposito regolamento rendendola verificabile da parte delle autorità competenti, la norma già prevista dal Decreto Legislativo n. 204 del 26 ottobre 2010 che prevede che il “nulla osta” all’acquisto delle armi, nonché quello che consente l’acquisizione a qualsiasi titolo della disponibilità di un’arma debbano essere comunicati da parte dell’interessato ai conviventi maggiorenni anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio.
5) La certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica
Per ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge escluse quelle per collezione, venga richiesto un certificato comprovante l’idoneità psico-fisica alla detenzione delle armi. Tale certificato, emesso dall’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, venga rilasciato solo a seguito di appropriati esami clinici comprovanti, soprattutto, che il richiedente non fa uso di sostanze stupefacenti e non, come avviene attualmente, per mezzo di una semplice auto-certificazione controfirmata dal medico curante.
La verifica dei requisiti venga affidata ad un collegio medico costituito presso l’A.S.L., composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Tale certificazione sia da ottenersi anche al momento del rinnovo della licenza. Si istituisca un’anagrafe informatizzata dei detentori di armi, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla base dei dati trasmessi dalle A.S.L.. Venga inoltre attivato uno strumento di comunicazione tra medico curante, A.S.L. e autorità competenti in grado di far acquisire in modo tempestivo a quest’ultime informazioni su eventuali mutamenti dello stato di salute psico-fisica del detentore di armi che possono essere rilevanti ai fini della sospensione o della revoca della licenza.
6) Esame teorico e pratico di idoneità al maneggio delle armi
Per ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge escluse quelle per collezione, venga presentato un attestato, rilasciato dopo il superamento di un apposito esame teorico e pratico comprovante la conoscenza della legislazione e l’idoneità al maneggio delle armi. L’esame teorico preveda degli specifici test di conoscenza della legislazione vigente sull’utilizzo delle armi, la legittima difesa, la pulizia, la custodia e il maneggio delle armi. L’esame pratico, da conseguirsi presso i poligoni di tiro autorizzati, preveda specifici test atti a valutare la capacità di utilizzo delle armi in diversi ambienti e situazioni (al chiuso, all’aperto, al buio e con la luce, ecc.).
7) Frequenza annuale al poligono di tiro
Ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge escluse quelle per collezione, preveda l’obbligo di frequentare ogni un anno, presso i poligoni di tiro autorizzati, un numero congruo di sessioni di esercizio dell’utilizzo dell’arma. I poligoni di tiro rilasceranno un certificato comprovante la frequenza.
8) Rinnovo della licenza
Per la licenza di “porto d’armi per difesa personale” sia mantenuto il rinnovo annuale, nei cinque anni di validità del libretto. Per il rilascio del “nulla osta” alla detenzione di armi si preveda un rinnovo ogni tre anni. Per la licenza per “uso sportivo”, il rinnovo sia modificato dagli attuali sei anni a tre anni. Per la licenza per “uso venatorio”, il rinnovo sia modificato dagli attuali sei anni a tre anni.
9) Detenzione delle armi per uso sportivo
Si valuti la possibilità che le armi ad uso sportivo, ed in particolare quelle dotabili di caricatori amovibili di capacità superiore a 5 colpi per le carabine e 15 colpi per le pistole, siano custodite esclusivamente presso adeguate strutture del Tiro a segno nazionale o delle associazioni di tiro iscritte ad una federazione sportiva affiliata al CONI. Si prevedano misure atte a incentivare che le armi sportive siano detenute presso le suddette strutture.
10) Effettuare un censimento sulle armi
Si stabiliscano le modalità per effettuare un censimento sulle armi, anche offrendo una sanatoria a chi fino a quel momento le abbia detenute senza darne notifica alle autorità competenti. Le armi acquisite in via ereditaria o già in possesso di persone che, secondo il giudizio delle autorità, non dispongano più dei requisiti per la loro legittima detenzione possono essere detenute dai proprietari solo prive di munizionamento: ai proprietari di queste armi venga consentito, entro un determinato periodo, di utilizzare presso un poligono di tiro le munizioni di cui dispongono o di consegnarle a titolo gratuito alle autorità competenti.
NOTE:
[1] Si veda, nello specifico, l’articolo n. 52 del Codice Penale. “Legittima difesa: 1) Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. 2) Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) La propria o l’altrui incolumità; b) I beni propri od altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. 3) La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
[2] La legge attualmente permette di detenere, con la semplice denuncia di detenzione, tre armi comuni da sparo, sei armi sportive, otto armi antiche e un numero illimitato di armi da caccia. Si veda il sito della Polizia di Stato.
[3] Si veda la pagina facebook a cura di OPAL: “Database degli omicidi e reati con armi legalmente detenute”:: https://www.facebook.com/DatabaseOmicidiReatiConArmiLegali/
[4] Al riguardo è da segnalare l’alta percentuale di femminicidi compiuti in Italia con armi da fuoco. Come hanno documentato due indagini istituzionali, tale percentuale (del 28,2% nel periodo 2010-14 e del 30,1% nel 2015) è seconda, e solo di poco inferiore, a quella per “strumenti da taglio” (30,3% e 32,5% nei medesimi periodi). Le due indagini non specificano se i femminicidi siano stati tutti compiuti con armi regolarmente detenute, ma appare comunque evidente l’ampia incidenza delle armi da fuoco nei femminicidi sia in relazione alla limitata disponibilità generale delle medesime, sia in rapporto agli strumenti da taglio che, come noto, sono invece ampiamente diffusi e facilmente accessibili a tutti. Si veda: Istituto EURES Ricerche Economiche e Sociali, “Terzo Rapporto su caratteristiche, dinamiche e profili di rischio del femminicidio in Italia” del novembre 2015 (qui in .pdf); Servizio Studi del Senato, “Violenza di genere e femminicidio: dalla ratifica della Convenzione di Istanbul all’istituzione di una Commissione di inchiesta ad hoc” (qui in .pdf) pubblicato nel febbraio 2017.
[5] Si vedano al riguardo gli studi sulle possibilità di prevenzione del rischio d’abuso di armi da fuoco regolarmente detenute che sta compiendo il gruppo di ricerca War (acronimo per “Weapons Assessment Risk”, Rischio di abuso di armi), in collaborazione con l’Asl di Milano e la facoltà di Medicina della Statale. Informazioni sono disponibili al sito: www.ricercawar.com.
[6] Si vedano al riguardo i seguenti articoli: Raphael Zanotti, L’Italia che vuole sparare: “Ho la licenza di caccia ma per proteggere casa”, in “La Stampa” del 6 novembre 2016; Federico Malerba, L’Italia con la pistola. Milano e Torino le più armate, in “Il Giornale” del 9 gennaio 2017; Nello Scavo, Porto d’armi, licenze record, in “Avvenire” del 12 marzo 2017; Luciano Galassi, In Italia c’è un esercito di oltre un milione di civili armati di fucili e pistole, in “Agi” del 27 marzo 2017. E di Roberta Ferrari, Pistole troppo facili?, in “Mi manda RaiTre” del 23 marzo 2017.
[7] Secondo gli ultimi dati resi noti dal Viminale, a fronte di un sostanziale calo di tutti i tipi di licenze, quella per “uso tiro al volo”, detta comunemente per “uso sportivo”, ha visto un forte incremento: si passa, infatti, da poco più di 127mila licenze rilasciate del 2002 alle oltre 456mila rilasciate nel 2016.
[8] Riguardo a questa e altre indicazioni, si veda anche il Disegno di Legge n. 583, d’iniziativa delle senatrici Granaiola e Amati, “Modifiche alla normativa per la concessione del porto d’armi e per la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo”, comunicato il 30 aprile 2013 alla Presidenza del Senato della Repubblica.[/vc_column_text]
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DIFFUSIONE DELLE ARMI E LEGITTIMA DIFESA
La popolare trasmissione “La Radio Ne Parla” di lunedì 27 marzo, a fronte di diversi recenti fatti di cronaca, ha approfondito con competenza e chiarezza, due temi di attualità: “La diffusione delle #armi in Italia” (Prima parte) e “Le proposte di modifica alla legge sulla legittima difesa” (Seconda parte).
Sono intervenuti: Giorgio Beretta (Analista dell’Osservatorio sulle armi leggere Opal Brescia), Luca Palamara (Magistrato Magistrato, già Presidente dell’ANM e ora componente del CSM); Anna Maria Giannini (Professore Ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma), Edmondo Cirielli (deputato di Fratelli d’Italia); David Ermini (deputato PD) e Alessandro Russello (Direttore del Corriere del Veneto).
Vi invitiamo ad ascoltare il podcast della Prima parte qui:
http://www.laradioneparla.rai.
Il podcast della Seconda parte è nell’archivio (al giorno lunedì 27 marzo) disponibile qui:
http://www.laradioneparla.rai.
Buon ascolto!